CIRCOLARE
N. 16/2001
25
gennaio 2001
PROT.
20121/RI.3A
Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione
Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII -
OGGETTO:
Modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, "uso delle attrezzature
munite di videoterminali". Chiarimenti operativi in ordine alla definizione
di "lavoratore esposto" e "sorveglianza sanitaria".
|
ALLE
DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO
SEDI
ALLA
DIREZIONE GENERALE AA.GG.
E
DEL PERSONALE - DIV. VII
AGLI
ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI
ALLE
PROVINCE AUTONOMA DI TRENTO E BOLZANO
ALLE
ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI DATORI DI LAVORO
ALLE
ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI
LORO
SEDI |
Con
la legge 29 dicembre 2000, n.422, "Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –
legge comunitaria 2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L
del 20 gennaio 2001, sono state apportate modifiche al decreto legislativo
19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, in tema di sicurezza e salute dei
lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.
Dette innovazioni, che riguardano il campo di applicazione
della normativa - il quale ne risulta significativamente ampliato – nonché
le modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano
notevoli riflessi sull’organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle
modalità di adempimento delle prestazioni.
Il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare
norme transitorie e conseguentemente la nuova disciplina sarà applicabile
decorsi i termini ordinari di
vacatio legis; si ritiene pertanto
opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di richiamare l’attenzione
sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti conseguenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’art.21 della legge
comunitaria citata, che modifica la lettera c) dell’art.51 del D.Lgs.626/94,
definisce lavoratore addetto all’uso di attrezzature munite di videoterminali
il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in
modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le
interruzioni di cui all’art.54, e non più il lavoratore che utilizza
dette attrezzature per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta
la settimana lavorativa, come disposto dalla normativa precedente.
Tale disposizione, prescindendo dalla modalità di organizzazione
dei tempi di lavoro, ha ampliato il campo di applicazione del Titolo VI.
Rientrano infatti nella definizione di lavoratore addetto ai videoterminali
anche quei lavoratori la cui prestazione, pur comportando l’uso di videoterminali
per venti ore settimanali, si articola in modalità che non prevedono
l’uso continuativo degli stessi per il periodo di quattro ore consecutive
considerato in precedenza, e che non rientravano prima nel campo di applicazione
della normativa. Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare
la valutazione del rischio di cui all’art.4 alla luce della nuova definizione
di lavoratore, in esito alla quale valuterà la necessità
o meno di nuove misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori
e i riflessi sull’organizzazione del lavoro.
Infatti, per i lavoratori
compresi nella definizione di cui sopra è previsto l’obbligo di
sorveglianza sanitaria di cui all’art.55, nonché di formazione e
informazione di cui all’art.56.
Non sono state apportate,
invece, modifiche all’art.54 (modalità di svolgimento della prestazione
quotidiana), che sancisce il diritto del lavoratore, qualora svolga
la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ad una interruzione
della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività,
con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale,
o, in mancanza, di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione
continuata al videoterminale. Tale disposizione è funzionale alla
prevenzione dell’affaticamento visivo determinato dall’uso del videoterminale
per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze
scientifiche disponibili, si è ritenuto di quantificare nelle predette
quattro ore. E’ evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni trova
applicazione non più nella generalità dei casi disciplinati
dal Titolo VI, com’era implicito nella vigenza della precedente definizione
di lavoratore addetto all’uso di videoterminali, ma nelle sole ipotesi
in cui la prestazione lavorativa quotidiana preveda almeno quattro ore
consecutive di uso delle attrezzature munite di videoterminali.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le modifiche apportate
all’art.55 in tema di sorveglianza sanitaria sono state dettate dalla necessità
di adeguare la norma all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia
CE con la sentenza 12 dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione
CE in ordine al recepimento della direttiva 90/270/CEE relativamente alla
mancata previsione, per tutti i lavoratori, del controllo sanitario periodico,
nonché alla mancata previsione del controllo oftalmologico in relazione
a tale sorveglianza sanitaria periodica.
A fronte del precedente
obbligo di sottoposizione a visita periodica, con cadenza almeno biennale,
i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni all’esito della visita
preventiva e quelli di età superiore ai quarantacinque anni, l’art.21
della legge comunitaria citata, con le disposizioni contenute nei commi
3, 3 bis, 3 ter e 4, in parte introduce una disciplina nuova
e in parte e chiarisce obblighi già sussistenti ai sensi della normativa
previgente.
In tal senso, la disposizione
introdotta al comma 3 non introduce ex novo l’obbligo di sorveglianza
sanitaria per i lavoratori di cui al Titolo VI, essendo tale obbligo già
esistente, ma ha la funzione di costituisce una specificazione della disciplina
generale di cui all’art.16che prevede accertamenti preventivi e periodici,
effettuati dal medico competente, ai fini della valutazione della idoneità
dei lavoratori alla mansione specifica.
Analoga funzione illustrativa
ha il successivo comma 3 bis, ai sensi del quale le visite di controllo,
sia preventive che periodiche, sono effettuate con le modalità di
cui ai commi 1 e 2; è chiaro infatti che la necessità di
esami specialistici può derivare dall’esito delle visite periodiche,
oltre che dalla visita preventiva.
Il comma 3 ter stabilisce
la periodicità delle visite di controllo, disponendo che la stessa,
fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita
dal medico competente, è almeno biennale per i lavoratori classificati
come idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo
anno di età; ha frequenza almeno quinquennale per i lavoratori giudicati
idonei senza prescrizioni all’esito della visita di controllo preventiva
di cui al comma 1.
Si segnala, al riguardo
l’elevazione dell’età per cui è previsto l’obbligo di visita
di controllo con periodicità almeno biennale, che passa da quarantacinque
a cinquanta anni.
Il comma 4 sottolinea
il legame funzionale fra la sorveglianza sanitaria e l’obbligo del controllo
oftalmologico, precisando che quest’ultimo discende, oltre che da apposita
richiesta del lavoratore che sospetti un’alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente, anche dall’esito dei controlli preventivi
e periodici.
Alla luce di quanto
sopra, appare evidente che le modifiche introdotte richiedono un attento
riesame dei profili organizzativi e delle procedure aziendali nonché
complessi adempimenti conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce,
infatti, la necessità di un aggiornamento puntuale della valutazione
del rischio, volto ad individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione
e protezione, quali:
-
l’introduzione della sorveglianza sanitaria, con conseguente necessità
di nomina del medico competente ove già non presente;
-
la programmazione ed attuazione delle visite preventive e periodiche per
i soggetti non rientranti in precedenza nel campo di applicazione della
normativa;
-
l’elaborazione di un piano specifico di informazione e formazione di detti
soggetti e la sua applicazione (art.56).
Non
appare superfluo ricordare, inoltre, che l’aggiornamento della valutazione
del rischio va effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (art.19) e con la collaborazione del medico competente
(art.4 comma 6), e che la predisposizione del piano di formazione prevede
il coinvolgimento degli organismi paritetici (art.22, comma 6).
Da quanto sopra discende
che, stante la già ricordata assenza di una disciplina transitoria,
appare necessaria una immediata attivazione da parte dei datori di lavoro,
sia pubblici che privati, ai fini del rispetto delle nuove disposizioni,
che peraltro richiederanno i necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili
per l’adeguamento alle nuove disposizioni, tempi tecnici dei quali gli
organi di vigilanza non potranno non tenere conto.
IL SOTTOSEGRATARIO DI STATO DELEGATO
(On. Paolo Guerrini)